Le vaccinazioni agli operatori vaccinali sono state rese obbligatorie per motivi di sicurezza, ma per chi non ha aderito e non è riuscito ad ottenere una alternativa è scattata la sospensione dal servizio
L’obbligo di vaccinazione per la categoria degli operatori è stato introdotto con il Dpcm del primo aprile. Si legge all’articolo 4 comma 1:
(…) al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Continuando a leggere il decreto, si apprende la procedura da mettere in atto, che porta per chi non ha aderito a svolgere mansioni che escludono il contatto interpersonale, ma in molti casi non è possibile garantire impieghi alternativi. Dunque in mancanza di una valida alternativa, i soggetti non vaccinati ricevono una sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al 31 dicembre 2021.
Secondo quanto riporta Sky News, nelle ultime settimane, dopo un rinvio delle date di scadenza, sono arrivati i primi richiami formali, in cui veniva indicata una data per i soggetti interessati per sottoporsi a vaccinazione. Per chi non si è presentato all’appuntamento per la vaccinazione sono scattate le sospensione dal servizio. Intanto, un gruppo di cento professionisti della Liguria hanno presentato un ricorso al Tar per impugnare questo obbligo vaccinale.